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Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
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Le istituzioni scolastiche non sono dotate di organi di indirizzo politico nel senso tecnico-normativo cui fa riferimento l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013. La presente sezione non è pertanto applicabile all’organizzazione delle scuole statali.

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